IL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
                      PER LA REGIONE SICILIANA 
                       Sezione giurisdizionale 
 
    Ha pronunciato la presente sentenza non  definitiva  sul  ricorso
numero di registro generale 517 del 2021, proposto dal Comune di  San
Pier Niceto, in persona del  Sindaco  pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'avvocato Raffaela Pugliano, con domicilio  digitale  come
da PEC da Registri di Giustizia; 
    Contro: 
        il Consorzio A.S.I. di Messina in  liquidazione,  in  persona
del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e   difeso
dall'avvocato Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo
studio in Palermo - via Filippo Cordova n. 95; 
        l'I.R.S.A.P. -  Istituto  regionale  dello   sviluppo   delle
attivita'  produttive,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentato e difeso  dall'avvocato  Riccardo  Rotigliano,
con domicilio eletto presso il suo studio in  Palermo  - via  Filippo
Cordova n. 95; 
        la Regione Siciliana - Assessorato regionale  alle  attivita'
produttive e la Giunta regionale di Governo, in  persona  dei  legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura
Distrettuale dello  Stato  di  Palermo,  domiciliataria  ex  lege  in
Palermo - via Valerio Villareale n. 6; 
    Nei confronti la  Citta'  metropolitana  di  Messina,  l'avvocato
Achille Piritore, non costituiti in giudizio; 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Terza,
n. 2854 del 30 ottobre 2020. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del  Consorzio  A.S.I.
di Messina in liquidazione e dell'IRSAP -  Istituto  regionale  dello
sviluppo  delle  attivita'   produttive;   nonche'   dell'Assessorato
regionale alle attivita'  produttive  e  della  Giunta  regionale  di
Governo; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12  gennaio  2022,  il
Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti  gli  avvocati  come  da
verbale; 
    Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.; 
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
                           fatto e diritto 
 
    1. La legge della Regione Siciliana n. 8 del  2012  ha  istituito
l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita'  produttive  (di
seguito IRSAP o anche Istituto) ed  ha  contestualmente  disposto  la
soppressione e messa in liquidazione dei Consorzi  ASI  presenti  sul
territorio regionale. 
    L'art. 19 della citata l.r. n. 8 del 2012 aveva previsto dapprima
il trasferimento all'Istituto di nuova istituzione  della  proprieta'
delle strade rientranti  nel  patrimonio  indisponibile  dei  singoli
Consorzi, per poi prevedere, con la modifica apportata dalla l.r.  n.
10 del 2018, il trasferimento delle stesse ai comuni  competenti  per
territorio. 
    Il commissario  liquidatore  del  Consorzio  ASI  di  Messina  in
liquidazione, con la determinazione n. 27 del  17  ottobre  2019,  ha
trasferito le strade ad uso  pubblico  e  le  relative  pertinenze  e
infrastrutture ricadenti nel  territorio  del  Comune  di  San  Piero
Niceto dal Consorzio ASI di Messina in liquidazione al Comune di  San
Piero Niceto ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  19,  comma  9
(rectius: comma 2), della l.r. n. 8/2012, con  le  modifiche  di  cui
all'art.  10  l.r.  n.  10/2018,  come  riportate  nelle  planimetrie
generali ed elenco delle particelle ove ricade la sede stradale. 
    L'IRSAP, con la determina n. 111 del 16  aprile  2020,  ha  preso
atto, tra l'altro, che, a far data dal 12 febbraio 2020, per  effetto
del trasferimento delle strade, non permane  a  carico  dell'Istituto
nessun  onere  residuale  in  merito  alla   gestione,   manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le strade e relative pertinenze ed
infrastrutture oggetto del verbale. 
    Di  talche',  a  seguito  dei  detti  provvedimenti,  sono  state
trasferite al comune la proprieta' e la  gestione  dei  tratti  delle
strade del disciolto Consorzio ASI di Messina, ricadenti  all'interno
del territorio dell'ente locale, con i conseguenti oneri e  correlate
responsabilita'. 
    2. Il comune ha impugnato i provvedimenti in discorso dinanzi  al
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,  Sezione  staccata
di Catania, che, con la sentenza della Terza Sezione n. 2854  del  30
ottobre 2020, lo ha dichiarato in  parte  irricevibile  ed  in  parte
inammissibile. 
3. L'appello e' articolato nei seguenti motivi: 
    Il giudice di prime cure avrebbe errato nel dichiarare il ricorso
irricevibile, in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero  divenuti
concretamente lesivi per il comune il 12 maggio 2020, allorquando  e'
stata  trasmessa  la  determina  n.  11  del  2020,  atteso  che   il
pregiudizio per l'amministrazione comunale non nascerebbe  tanto  dal
fatto  di  essere  divenuta  proprietaria  delle  strade,  quanto,  e
soprattutto, dalla circostanza che gli e' stato  fatto  carico  della
relativa gestione e manutenzione  e  cio'  sarebbe  avvenuto  con  la
determina n. 111 del 16 aprile 2020 o, al piu', con il verbale del 12
febbraio 2020. 
    La sentenza impugnata e' erronea e deve  essere  riformata  anche
nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilita' dell'impugnazione
dei provvedimenti  avversati  dal  Comune  di  San  Piero  Niceto  e,
precisamente, della nota del commissario liquidatore n. 84/2020,  del
verbale delle operazioni di consegna del 12 febbraio 2020, della nota
del commissario liquidatore del  Consorzio  ASI  n.  216/2020,  della
determina di  presa  d'atto  del  direttore  generale  dell'IRSAP  n.
111/2020, della nota del commissario liquidatore del Consorzio ASI n.
415/2019. 
    L'erroneita' della statuizione di irricevibilita' dell'azione  di
annullamento avverso la determinazione n.  27  del  17  ottobre  2019
travolgerebbe la consequenziale statuizione di inammissibilita' delle
azioni di  annullamento  proposte  avverso  gli  altri  provvedimenti
impugnati. 
    I citati provvedimenti sarebbero divenuti  lesivi  il  12  maggio
2020, allorquando il direttore generale dell'IRSAP  ha  trasmesso  la
determina n. 111/2020. 
    Il pregiudizio per il comune, infatti, non nascerebbe  tanto  dal
fatto di  essere  diventato  proprietario  delle  strade,  quanto,  e
soprattutto, dalla circostanza che gli e' stato  fatto  carico  della
relativa gestione e manutenzione  e  cio'  sarebbe  avvenuto  con  la
determina n. 111 del 16 aprile 2020 o, al piu', con il verbale del 12
febbraio 2020. 
    La sentenza impugnata e' erronea e deve  essere  riformata  anche
nella parte in cui ha dichiarato di non condividere la  tesi  che  il
trasferimento non abbia riguardato gli oneri di gestione. 
    Dalla  lettura  della  l.r.   n.   8   del   2012,   cosi'   come
successivamente modificata, anche per effetto del citato art. 10 l.r.
n. 10 del 2018, si desumerebbe che, per  effetto  della  liquidazione
dei Consorzi ASI, ai  comuni  sarebbe  potuta  essere  trasferita  la
proprieta' delle strade ad uso pubblico e delle relative  pertinenze,
ma non la relativa gestione e gli oneri e le responsabilita' ad  essa
connessi, invece trasferiti all'IRSAP. 
    L'amministrazione comunale, considerato che la sentenza impugnata
ha omesso di esaminare i motivi di ricorso, ha riproposto gli stessi. 
    Pertanto, il comune, nel ribadire quale sia il suo  interesse  ad
agire in giudizio, ha dedotto quanto segue: 
Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3,  7,  13,  15,
17, 16 e 19 della l.r. n. 8 del 2012. Violazione dell'art. 21-septies
legge n. 241 del 1990. Difetto assoluto di attribuzione. 
    L'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r. n. 8 del 2012  avrebbe
dato luogo ad una scissione tra la proprieta' della viabilita', da un
lato, e la gestione ed utilizzazione della stessa, dall'altro. 
    Il codice della strada (art. 14, comma 3, del decreto legislativo
n. 285 del 1992) confermerebbe che la scissione tra proprieta'  delle
strade e delle relative pertinenze e la gestione  (comprensiva  della
manutenzione) sarebbe una situazione fisiologica. 
    L'unica lettura costituzionalmente orientata sarebbe  quella  che
vede assegnata all'IRSAP la gestione delle strade  e  delle  relative
pertinenze, con tutti gli  oneri  connessi,  ed  al  comune  la  sola
proprieta'. 
    I provvedimenti impugnati sarebbero  nulli  perche'  adottati  in
carenza assoluta di attribuzione,  in  quanto  l'art.  19,  comma  2,
lettera b), della l.r. n. 8 del 2012 non attribuirebbe al commissario
liquidatore dei Consorzi ASI e, men che meno, al  direttore  generale
dell'IRSAP il potere di trasferire  ai  comuni  competenti  anche  la
gestione delle strade e delle relative pertinenze  e,  quindi,  degli
oneri di manutenzione connessi alla gestione. 
Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 81, 97, 114, 117  e
119 della Costituzione nonche' degli articoli 14 e 15  dello  Statuto
Regionale, da parte dell'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r.  n.
8 del 2012, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c),  della
l.r.  10  del   2018.   Conseguente   nullita'   o,   in   subordine,
annullabilita'  dei  provvedimenti  impugnati   perche'   emessi   in
attuazione delle norme regionali citate. 
    In origine, la l.r. n. 8 del 2012 aveva previsto il trasferimento
al neoistituito  IRSAP  degli  immobili  strumentali  rientranti  nel
patrimonio indisponibile di ciascun Consorzio ASI e, per  effetto  di
modifiche poco dopo  intervenute,  ha  stabilito  che  gli  oneri  di
urbanizzazione  e  costruzione  relativi  alla  realizzazione   degli
insediamenti produttivi all'interno delle  aree  assegnate  all'IRSAP
dovevano essere versati direttamente a quest'ultimo. 
    Invece, la modifica normativa che dispone il trasferimento  delle
strade dei Consorzi ASI in liquidazione ai  comuni  imporrebbe  nuove
ingenti spese agli enti locali senza provvedere ai  mezzi  per  farvi
fronte. 
    Di qui, la violazione delle  norme  costituzionali  in  epigrafe,
atteso  che,  a  norma  dell'art.  14  dello  Statuto  Regionale,  la
competenza legislativa esclusiva della Regione viene esercitata  «nei
limiti delle leggi costituzionali dello Stato». 
    Trasferendo per legge ai  comuni,  e  non  all'IRSAP,  le  strade
consortili si eviterebbe che le  spese  della  relativa  manutenzione
possano, sia pure in  parte,  essere  poste  a  carico  del  bilancio
dell'IRSAP ed eventualmente di quello regionale e le si fanno gravare
sulle  finanze  comunali;  nel  contempo,   pero',   gli   oneri   di
urbanizzazione e costruzione, sia pure ridotti del 50%, relativi alla
realizzazione degli insediamenti produttivi nelle aree di  competenza
dell'IRSAP vengono versati esclusivamente a quest'ultimo, per cui  la
norma avrebbe posto a  carico  dei  comuni,  divenuti  loro  malgrado
proprietari  delle  strade,  gli  oneri  della   manutenzione   della
viabilita' loro trasferita coattivamente senza provvedere a  reperire
i  «mezzi  per  farvi  fronte»,  atteso  anche  che  gli   oneri   di
urbanizzazione e costruzione vengono incassati dall'IRSAP. 
    La Regione Siciliana non potrebbe  legiferare  come  vuole,  ove,
cosi'  facendo,  incida  negativamente  sull'equilibrio   economico -
finanziario degli enti locali, causando, o contribuendo a dare causa,
alla  violazione  del  principio  di  pareggio  di  bilancio  e,  nel
contempo, in forza dell'art. 114, comma 2, della Costituzione e dello
Statuto   Regionale   sarebbe   tenuta   a   rispettare   l'autonomia
amministrativa e finanziaria degli enti locali. 
    Di contro, l'art. 19, comma 2, lettera b), della l.r.  n.  8  del
2012, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c),  della  l.r.
n.  10  del  2018,  ha  disposto  il  trasferimento  coattivo   della
viabilita' consortile, con i connessi oneri manutentivi,  ai  comuni,
senza nulla prevedere per le spese di  manutenzione  (mancanza  della
copertura), dato che gli oneri di  urbanizzazione  e  di  concessione
(ridotti del 50%) vengono incassati dall'IRSAP, che percepisce  anche
contributi pubblici per la  gestione  delle  opere  infrastrutturali,
violando cosi' il principio dell'equilibrio di bilancio. 
    La circostanza che l'art. 16 della l.r. n. 8  del  2012,  secondo
cui gli oneri di urbanizzazione e costruzione  spettano  all'IRSAP  e
non ai comuni, sarebbe stata in origine del tutto  ragionevole,  dato
che  al  medesimo  IRSAP,  al  quale  doveva  essere  trasferita   la
proprieta' delle strade, erano assegnate le risorse per  la  relativa
manutenzione. Di contro, per effetto  dell'art.  19,  comma  2,  come
modificato dall'art. 10 della l.r. n. 10 del 2018, si sarebbe  creata
una situazione di obiettivo squilibrio, in quanto, da  una  parte,  i
comuni sono stati gravati dal peso della manutenzione delle strade ad
uso pubblico e delle relative pertinenze loro trasferite (delle quali
si avvalgono gli uffici periferici dell'IRSAP),  mentre,  dall'altra,
non solo non vengono forniti i mezzi economici per  far  fronte  alle
spese  di  manutenzione,  ma  non  viene  concesso  loro  neppure  il
beneficio  economico  degli  oneri  di   urbanizzazione,   di   norma
riconosciuto ai comuni in virtu'  del  principio  di  onerosita'  del
permesso di costruire, di cui agli articoli 11, comma  2,  e  16  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recepito  in
Sicilia dalla l.r. n. 16 del 2016. 
    L'art. 19, comma 2, in discorso sarebbe  anche  irragionevole  e,
quindi, violativo dell'art. 3  della  Costituzione,  laddove  darebbe
luogo ad un grave pregiudizio economico in danno dei comuni  nel  cui
territorio sono situate le strade oggetto del trasferimento e perche'
avvantaggerebbe  ingiustificatamente  l'IRSAP  in  danno  dei  comuni
anzidetti. 
    La norma, infine, violerebbe anche l'art. 117 della Costituzione,
secondo comma, lettera e), in  quanto  l'armonizzazione  dei  bilanci
pubblici e la perequazione delle  risorse  finanziarie  rappresentano
una materia di potesta' legislativa esclusiva  dello  Stato,  ragione
per cui la Regione Siciliana non avrebbe potuto  emanare  tale  norma
che incide in negativo sulle finanze degli enti locali. 
Violazione dell'art. 14 dello Statuto  della  Regione  Siciliana,  in
quanto la Regione Siciliana non e' competente a legiferare in materia
di classificazione ed appartenenza  delle  strade  ad  uso  pubblico.
Violazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e del  principio
di sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione violazione e
falsa applicazione dell'art. 2 del decreto  legislativo  n.  285  del
1982 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 1992. 
    La  materia  della  proprieta'  delle  strade  pubbliche  sarebbe
indissolubilmente legata a  quella  della  loro  classificazione,  in
quanto il codice della strada dispone che l'ente  proprietario  della
strada sia quello corrispondente alla  classificazione  della  strada
stessa. 
    La  Regione,  non  solo  lo  Stato,   dovrebbe   procedere   alla
classificazione  delle  strade,  nel   rispetto   delle   definizioni
stabilite dal codice della strada e dovrebbe sentire gli enti locali. 
    Per  quanto   riguarda   le   strade   statali,   la   competenza
apparterrebbe al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
mentre, per quanto  riguarda  la  Regione  Siciliana,  la  competenza
spetterebbe all'Assessorato delle infrastrutture e della mobilita'. 
    La classificazione delle strade, come si evince dall'art.  1  del
codice della strada,  riguarda  «la  sicurezza  delle  persone  nella
circolazione stradale», per cui sussisterebbe la violazione dell'art.
117, comma 2, lettere h) ed i) e comma 3, della Costituzione  (ordine
pubblico e sicurezza e ordinamento civile). 
    La Regione Sicilia  non  potrebbe  procedere  autonomamente  alla
classificazione, declassificazione ed  al  conseguente  trasferimento
delle  strade  non  statali  perche'   sarebbe   solo   la   funzione
amministrativa di classificazione e declassificazione delle strade ad
essere demandata alla competenza regionale, invece che a quella dello
Stato, e non gia' la funzione legislativa che individua  e  definisce
le strade. 
    In altri termini, alla Regione non sarebbe attribuito  il  potere
di definire le strade e,  quindi,  di  procedere  imperativamente  al
trasferimento delle stesse ad altri enti locali, senza  tenere  conto
delle definizioni elencate nell'art. 2 del codice della strada. 
    L'art. 19, comma 2, lettera b), l.r. n. 8 del 2012 non si sarebbe
limitato a disciplinare l'esercizio di una  funzione  amministrativa,
ma avrebbe stabilito  che  le  strade  di  proprieta'  dei  soppressi
Consorzi   ASI   presenti   sul    territorio    siciliano    debbano
obbligatoriamente  essere  trasferite  ai  comuni  ove  queste  siano
situate, sicche' avrebbe invaso le competenze legislative statali  ed
avrebbe esorbitato dalle competenze  riconosciute  in  via  esclusiva
alla Regione Siciliana. 
    Infine, non sarebbe conforme ai canoni di ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione prevedere  una  disciplina  che,  senza
apparenti ragioni di interesse pubblico, regolamenti  l'uso  pubblico
di alcune strade in modo difforme da quello previsto per altre strade
che abbiano le stesse caratteristiche; infatti, se fosse  ammissibile
trasferire una strada provinciale ad un  comune,  come  accaduto  nel
caso di specie, il peso degli  oneri  economici  di  manutenzione  di
quella strada graverebbe in modo iniquo ed ingiustificato sui bilanci
di quel comune, invece che sul bilancio della provincia interessata. 
    In definitiva, effettuate alcune ulteriori precisazioni attinenti
alla  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  con  il
secondo ed il terzo  motivo  di  ricorso,  il  comune  appellante  ha
chiesto che sia sollevata la questione di costituzionalita' dell'art.
19, comma 2, lettera b), della l.r. n. 8 del  2012,  come  sostituito
dall'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n.  10  del  2018,  per
violazione degli articoli 3, 81, commi 1 e 3, 97, comma 1, 114, comma
2, 117, comma 2, lettera  e)  e  119,  commi  1,  2,  5  e  6,  della
Costituzione e degli articoli 14 e 15 dello Statuto Regionale nonche'
degli articoli 3, 117, comma 2, lettera h), l) ed m), e comma 3 e 118
della Costituzione e dell'art. 14 dello Statuto regionale. 
Violazione e falsa applicazione degli articoli 2  e  13  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992 e  degli  articoli  2  e  4  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Violazione dell'art. 118
della Costituzione. 
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l.r. n.  8  del
2012 e dell'art. 43 della l.r. n. 6 del 1997. 
Violazione  delle  disposizioni   sul   collaudo   delle   strade   e
segnatamente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 285 del  1992  e
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  495  del
1992. 
    In via subordinata, qualora l'art. 19, comma 2,  l.r.  n.  8  del
2012,  come  modificato  nel  2018,  consentisse   di   superare   le
disposizioni del codice  della  strada  sulla  classificazione  delle
strade,  il  commissario  liquidatore  ed   il   direttore   generale
dell'IRSAP  sarebbero  stati  comunque   tenuti   a   rispettare   il
procedimento  dettato  dal  codice  della  strada,  che,  per  quanto
riguarda la classificazione delle strade non statali, imporrebbe alle
Regioni di sentire gli enti locali, il che non sarebbe avvenuto. 
    In via di ulteriore subordine, sarebbero stati violati l'art.  1,
comma 2, ultimo periodo, della l.r. n. 8 del 2012 e l'art.  43  della
l.r. n. 6 del 1997. 
Illegittimita' derivata  e  consequenziale.  Eccesso  di  potere  per
difetto di erroneita' dei presupposti. 
    I  vizi  inficianti  ciascuno  dei  provvedimenti  impugnati   si
trasmetterebbero, in via derivata e consequenziale, al  provvedimento
successivo. 
    4.  L'Assessorato  regionale  dello  sviluppo   delle   attivita'
produttive si e' costituito in giudizio, deducendo l'inammissibilita'
del ricorso e chiedendo il rigetto dell'appello. 
    Il comune ha chiesto lo stralcio della memoria  assessoriale,  in
quanto tardivamente depositata, ed ha evidenziato  che  l'Assessorato
regionale non ha impugnato il capo della sentenza di primo grado  che
ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, per cui
la questione sarebbe coperta da giudicato. 
    5. L'IRSAP ed il Consorzio ASI di Messina in  liquidazione  hanno
analiticamente  contestato  la  fondatezza  delle  censure   dedotte,
concludendo per il rigetto dell'appello.  Le  dette  parti  appellate
hanno anche richiamato il parere  delle  Sezioni  riunite  di  questo
Consiglio di giustizia amministrativa n. 412 del 9 novembre 2021, che
ha  escluso  la  non  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita' costituzionale, sulla base del richiamo alla  diversita'
tra la fattispecie in esame e quella  oggetto  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 135 del 2020. 
    6. All'udienza pubblica del 12 gennaio 2022, la  causa  e'  stata
trattenuta per la decisione. 
    7. La sentenza impugnata ha dichiarato il  ricorso  proposto  dal
Comune di Monforte San Giorgio in  parte  irricevibile  ed  in  parte
inammissibile. 
    In proposito, ha cosi' statuito: «... a giudizio del Collegio  il
ricorso e' in parte irricevibile e  in  parte  inammissibile  per  le
ragioni di seguito indicate. 
    La stessa parte ricorrente, invero, al  fine  di  argomentare  in
ordine  alla  tempestivita'  del  ricorso,   ha   precisato   che   i
provvedimenti impugnati sono diventati concretamente  lesivi  per  il
Comune di San Pier Niceto in data  11  maggio  2020,  allorquando  il
direttore generale dell'IRSAP ha trasmesso la determina n. 111/2020 e
cio' sul rilievo  che  il  pregiudizio  per  il  comune  non  sarebbe
derivato dal fatto di essere  diventato  proprietario  delle  strade,
quanto dalla circostanza che  allo  stesso  e'  stata  attribuita  la
gestione e manutenzione delle stesse. 
    Il  comune,  inoltre,  non  ha   specificamente   contestato   la
circostanza,  rappresentata   dal   Consorzio   ASI   e   dall'IRSAP,
dell'intervenuta  comunicazione  mediante  nota  n.  855  in  data  5
novembre 2019 della determinazione n. 27 del 17 ottobre 2019, con  la
quale e' stato disposto il contestato trasferimento delle strade. 
    La tesi, poi, che tale trasferimento  non  abbia  riguardato  gli
oneri di gestione non puo' essere condivisa. 
    Gli oneri di gestione,  invero,  sono  una  conseguenza  naturale
della titolarita' del bene ed essi possono essere  attribuiti  ad  un
soggetto  diverso  solo  in  forza  di   una   esplicita   previsione
derogatoria, che non e' contenuta nel piu' volte citato art. 19 della
l.r. n. 8/2012. 
    Le disposizioni invocate dalla parte ricorrente a sostegno  della
tesi secondo cui gli oneri di  gestione  sarebbero  rimasti  in  capo
all'IRSAP sono anteriori alla modifica del citato art. 19 per effetto
dell'art. 10, primo comma, lettera c), della l.r. n. 10/2018 ed  esse
devono, quindi, essere lette in conformita'  alla  norma  successiva,
nel  senso,  in  particolare,  che  le  infrastrutture  cui   si   fa
riferimento non comprendono piu' le strade da traferire ai comuni. 
    Cio' determina l'irricevibilita' dell'impugnazione relativa  alla
determinazione del  commissario  liquidatore  del  Consorzio  ASI  di
Messina in liquidazione n. 27 in data 17 ottobre 2019. 
    Da cio' deriva, conseguentemente, l'inammissibilita' -  in  parte
anche perche' trattasi di atti endoprocedimentali,  ovvero  privi  di
capacita' lesiva  -  dell'impugnazione  della  nota  del  commissario
liquidatore n.  84  in  data  31  gennaio  2020,  del  verbale  delle
operazioni di consegna in data  12  febbraio  2020,  della  nota  del
commissario  liquidatore  n.  216  in  data  24  marzo  2020,   della
determinazione di presa d'atto del direttore generale  dell'IRSAP  n.
111 in data 16 aprile 2020, della nota del commissario liquidatore n.
415 in data 20 maggio 2019. 
    Parimenti inammissibile - per carenza di interesse e  assenza  di
qualsiasi  censura  -  deve  ritenersi  l'impugnazione  del   decreto
dell'Assessore regionale alle attivita' produttive n. 1059 in data 22
marzo 2019 e della deliberazione della Giunta regionale siciliana  n.
73 in data 26 febbraio 2019». 
    8. In via preliminare, il  Collegio  dispone  lo  stralcio  della
memoria  depositata  dall'Assessorato   regionale   delle   attivita'
produttive in data  13  dicembre  2021  alle  ore  16,33,  in  quanto
tardiva. 
    9. La contestazione della  declaratoria  di  irricevibilita'  del
ricorso e' fondata e va accolta. 
    Il commissario  liquidatore  del  Consorzio  ASI  di  Messina  in
liquidazione, con la determinazione n. 27 del  17  ottobre  2019,  ha
trasferito le strade ad uso  pubblico  e  le  relative  pertinenze  e
infrastrutture quali pubblica illuminazione,  rete  acque  piovane  e
quant'altro possa considerarsi pertinenza, ricadenti  nel  territorio
del Comune di San Piero  Niceto  dal  Consorzio  ASI  di  Messina  in
liquidazione al Comune di San  Piero  Niceto,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 19, comma 9 (rectius: comma 2), della l.r. n. 8 del
2012, con le modifiche di cui all'art. 10 l.r. n. 10 del  2018,  come
riportate nelle planimetrie generali ed elenco delle  particelle  ove
ricade la sede stradale. 
    Il direttore generale dell'IRSAP, con la  determinazione  n.  111
del 16 aprile  2020,  ha  approvato  la  proposta  di  determinazione
predisposta dal dirigente dell'ufficio periferico di Messina, con cui
l'amministrazione ha preso atto che: 
        - con verbale del 12  febbraio  2020,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 8 del  2012,  sostituito
dall'art. 10, comma, lettere c) - b) della l.r. n. 10  del  2018,  il
commissario liquidatore del Consorzio ASI di Messina in  liquidazione
ha proceduto al trasferimento al Comune di  San  Piero  Niceto  delle
strade ad uso pubblico  e  delle  relative  pertinenze  nelle  stesse
esistenti, ricadenti nel territorio comunale; 
        - a far data dal 12 febbraio 2020,  per  effetto  del  citato
trasferimento, non permane a carico dell'IRSAP nessun onere residuale
in merito alla gestione, manutenzione ordinaria  e  straordinaria  di
tutte le strade e relative pertinenze ed infrastrutture  oggetto  del
verbale di cui al comma precedente. 
    La doglianza del comune e' fondata per un sostanziale profilo. 
    L'interesse che ha spinto  l'appellante  ad  agire  in  giudizio,
infatti, ha la sua fonte non tanto nel trasferimento della proprieta'
delle strade, circostanza che, di per se' sola, non  sarebbe  affatto
lesiva, in quanto incrementativa del patrimonio dell'ente,  ma  dalla
circostanza che all'amministrazione comunale e'  stato  fatto  carico
della   relativa   gestione   e   manutenzione   e   delle   connesse
responsabilita'. 
    Pertanto,  il  trasferimento  della  proprieta'   delle   strade,
disposto con la determinazione commissariale del 17 ottobre 2019, non
ha prodotto di per  se'  alcuna  lesione  alla  sfera  giuridica  del
comune, lesione che, invece, si e'  attualizzata  con  la  successiva
determinazione dell'IRSAP del 16 aprile 2020, che ha  dato  atto  del
venire meno della gestione a carico dell'Istituto. 
    In sostanza, e'  il  combinato  disposto  dei  due  atti  che  ha
determinato l'effettivo pregiudizio per  l'ente  locale,  sicche'  il
termine  di  decorrenza  per  impugnare   anche   la   determinazione
commissariale del  17  ottobre  2019,  di  per  se'  non  lesiva,  e'
individuabile nella stessa data del 16 aprile 2020, in cui  e'  stato
adottato il secondo atto, che, unitamente al primo, ha determinato la
lesivita' della sfera giuridica comunale, per come,  ragionevolmente,
prospettato in giudizio. 
    In altri termini, l'interesse concreto che legittima il comune  a
ricorrere contro la determina di trasferimento delle  strade  di  uso
pubblico e  relative  pertinenze  risulta  collegato  al  presupposto
normativo per  cui,  insieme  alla  proprieta',  devono  considerarsi
trasferiti all'ente proprietario anche  gli  oneri  di  manutenzione,
gestione e pulizia delle strade medesime e delle loro pertinenze. 
    Ne consegue, si ribadisce, che  l'effettivo  pregiudizio  per  il
comune non deriva dal fatto di essere  diventato  proprietario  delle
strade, quanto piuttosto dalla circostanza che  all'ente  locale,  in
applicazione  delle  norme  di  legge  in  contestazione,  e'   stata
attribuita la gestione e manutenzione delle stesse. 
    All'esclusione della  irricevibilita'  del  ricorso  per  tardiva
impugnazione della determina commissariale del 17 ottobre 2019, segue
l'esclusione della conseguente declaratoria di inammissibilita' delle
altre azioni di annullamento proposte. 
    10. Pertanto, in parte qua, la  sentenza  appellata  deve  essere
riformata, risultando ricevibile ed ammissibile il  ricorso  proposto
in primo grado, sicche' il Collegio e' tenuto a scrutinare  i  motivi
di impugnativa, non esaminati dal Tribunale amministrativo  regionale
e riproposti dal comune in questa sede. 
    11. Il primo motivo di merito, con cui il comune  ha  dedotto  la
violazione di legge, in quanto gli obblighi di gestione delle  strade
in discorso graverebbe sull'IRSAP, atteso che  l'art.  19,  comma  2,
lettera b), della l.r. n. 8  del  2012  avrebbe  dato  luogo  ad  una
scissione tra  la  proprieta'  della  viabilita'  e  la  gestione  ed
utilizzazione della stessa, non e' persuasivo. 
    Il Collegio  non  ha  ragioni  per  discostarsi  da  quanto  gia'
evidenziato nel parere delle Sezioni riunite di questo  Consiglio  di
giustizia amministrativa n. 412 del 2021 che, sul punto,  richiamando
anche una sentenza del giudice di  primo  grado  pronunciata  su  una
controversia analoga, ha ritenuto come gli oneri  di  gestione  siano
una conseguenza naturale  della  titolarita'  del  bene  e  che  essi
possono essere attribuiti ad un soggetto diverso solo in forza di una
esplicita previsione derogatoria, che, pero', non  e'  contenuta  nel
citato art. 19 della l.r. n. 8 del 2012. 
    In proposito, occorre considerare come l'art. 14 del codice della
strada, rubricato «Poteri e  compiti  degli  enti  proprietari  delle
strade», gia' al primo comma stabilisce che: 
        «Gli enti proprietari delle strade, allo scopo  di  garantire
la sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono: 
          a) alla manutenzione,  gestione  e  pulizia  delle  strade,
delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature,  impianti
e servizi; 
          b) al controllo  tecnico  dell'efficienza  delle  strade  e
relative pertinenze; 
          c)  alla  apposizione  e  manutenzione  della   segnaletica
prescritta». 
    Pertanto, l'antinomia tra l'art. 17, comma 2 - ai sensi del quale
sono di competenza degli uffici  periferici  dell'IRSAP  la  gestione
delle  infrastrutture  a  servizio  delle  aree  gia'  dei  disciolti
Consorzi ASI - e l'art. 19, comma 2, lettera b), che, nella  versione
originaria, assegnava al commissario liquidatore il solo  compito  di
individuare i beni dei singoli Consorzi ASI (inclusa  la  viabilita')
da trasferire all'IRSAP, mentre, in seguito alle modifiche introdotte
con la l.r. n. 10 del 2018, al comma 2, lettera b), sancisce, in capo
al commissario liquidatore, l'obbligo  di  trasferire  strade  a  uso
pubblico e relative pertinenze ai comuni competenti per territorio  -
deve ritenersi soltanto apparente. 
    La detta antinomia va comunque risolta  secondo  il  criterio  di
specialita' e facendo prevalere la  seconda  e  piu'  recente  norma,
introdotta nel 2018 e che disciplina in modo specifico la fattispecie
del  trasferimento  delle  strade  consortili  al  comune   nel   cui
territorio esse insistono. 
    12. Parimenti infondate (rectius: inammissibili) si  rivelano  le
censure  di  carattere  procedimentale,  nonche'  le   questioni   di
legittimita' costituzionale dedotte, soprattutto con il terzo  ed  il
quarto motivo del ricorso di  primo  grado,  riproposti  in  appello,
concernenti la classificazione delle strade trasferite. 
    In particolare, l'appellante ha sostenuto che non  sarebbe  stato
rispettato il procedimento dettato dal  codice  della  strada  e  che
l'art. 19, comma 2, lettera b), l.r. n. 8 del 2012,  nello  stabilire
che le strade di proprieta' dei soppressi Consorzi ASI  presenti  sul
territorio siciliano debbano obbligatoriamente essere  trasferite  ai
comuni  ove  queste  siano  situate,  avrebbe  invaso  le  competenze
legislative  statali   ed   avrebbe   esorbitato   dalle   competenze
riconosciute in via esclusiva alla Regione Siciliana. 
    Tali doglianze, che, peraltro, per i profili procedimentali  sono
state gia' confutate nel parere  di  questo  Consiglio  di  giustizia
amministrativa n. 412 del 2021, sono  inammissibili  per  carenza  di
interesse, in quanto, come diffusamente  evidenziato  nel  precedente
capo 9, l'effettivo pregiudizio per il comune non deriva dal fatto di
essere divenuto proprietario delle strade, quanto  dalla  circostanza
che all'ente locale e' stata attribuita la gestione e la manutenzione
delle  stesse   con   le   connesse   responsabilita',   laddove   il
trasferimento della  proprieta'  delle  strade  non  ha  di  per  se'
prodotto alcuna lesione  alla  sfera  giuridica  dell'amministrazione
comunale, ma, anzi, considerato atomisticamente, costituisce un  atto
incrementativo del patrimonio dell'ente. 
    Ne consegue che il  comune  non  ha  interesse  a  dolersi  della
classificazione delle strade che  la  legge,  ed  i  successivi  atti
amministrativi applicativi, gli hanno trasferito in proprieta'. 
    13. All'infondatezza dei motivi di merito sinora esaminati, segue
la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate
dal comune con il secondo motivo del ricorso proposto in primo grado. 
    Infatti, ove  le  questioni  si  rivelassero  non  manifestamente
infondate ed il giudice delle  leggi  dichiarasse  la  illegittimita'
costituzionale  delle   norme   in   applicazione   delle   quali   i
provvedimenti impugnati sono stati adottati, gli stessi sarebbero  da
ritenere inevitabilmente illegittimi,  con  conseguente  accoglimento
del presente appello e, per l'effetto, delle azioni  di  annullamento
proposte in primo grado. 
    14. In limine, con riferimento  alla  eccezione  formulata  nella
memoria depositata dal Consorzio ASI in  liquidazione  e  dall'IRSAP,
secondo cui, se l'appellante avesse inteso contestare  la  previsione
dell'art. 16, comma 13, l.r. n. 8 del 2012, e' su questa disposizione
che avrebbe dovuto indirizzare i propri strali in sede  introduttiva,
per cui si tratterebbe di un tema estraneo al giudizio, nel quale  si
vorrebbe mettere in discussione la norma di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), l.r. n. 8 del 2012, e' sufficiente rilevare che, ai sensi
dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art.  23,
comma 2, della legge n. 87 del 1953,  la  questione  di  legittimita'
costituzionale puo' essere sollevata dal giudice anche d'ufficio, per
cui nessun principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato puo'
essere utilmente invocato sul punto. 
    15. Le questioni di legittimita' costituzionale delle  norme  che
assumono rilievo per la definizione della  controversia,  a  giudizio
del Collegio, non sono  manifestamente  infondate  sulla  base  della
ricostruzione del quadro normativo dettato dalla l.r. n. 8 del  2012,
come  modificato  dalle  leggi  sopravvenute   e   come   chiaramente
rappresentato nel ricorso in appello. 
    La ricostruzione del complessivo quadro normativo  dettato  dalla
l.r. n. 8 del 2012 e successive modifiche consente di superare,  alla
luce di nuove e diverse considerazioni, la declaratoria di  manifesta
inammissibilita' della questione di cui al  richiamato  parere  delle
Sezioni riunite di questo Consiglio di  giustizia  amministrativa  n.
412 del 2021. 
    L'art. 19, comma 2, della l.r. n. 8 del 2012, in  origine,  aveva
previsto, alla lettera f), che il commissario liquidatore  «individua
i beni immobili strumentali rientranti nel  patrimonio  indisponibile
dei  singoli  Consorzi  la  cui  proprieta'  deve  essere  trasferita
all'Istituto» e tra questi  «la  viabilita'  e  le  opere  connesse»,
sicche' il disegno  iniziale  del  legislatore  regionale  era  stato
quello di trasferire la proprieta' delle strade  gia'  di  proprieta'
dei Consorzi ASI all'Istituto di nuova istituzione,  con  conseguente
gestione a carico del nuovo proprietario, vale a dire l'IRSAP. 
    In coerenza con  tale  previsione,  attributiva  all'IRSAP  della
proprieta' delle strade  e  dei  correlativi  obblighi  di  gestione,
l'art. 16, comma 13, della stessa l.r. n. 8 del 2012, come modificata
dall'art. 11, comma 128, l.r. n. 26 del 2012 e dall'art. 9, comma  1,
lettera g), della l.r. n. 33 del 2021, ha previsto che «gli oneri  di
urbanizzazione e costruzione, previsti dalle vigenti leggi in materia
di  urbanistica  e  di  edilizia,  relativi  alla  realizzazione   di
insediamenti produttivi nelle aree di cui alla presente  legge,  sono
versati  esclusivamente  all'istituto   regionale   delle   attivita'
produttive,  quando   questo   sara'   formalmente   costituito   con
l'approvazione dello statuto». 
    Pertanto, il disegno del legislatore regionale del 2012 aveva una
sua intrinseca coerenza, perche',  avendo  attribuito  la  proprieta'
delle strade ed i correlativi  obblighi  di  gestione  all'istituendo
IRSAP, aveva attribuito allo  stesso  Istituto  anche  gli  oneri  di
urbanizzazione  e  costruzione   relativi   alla   realizzazione   di
insediamenti produttivi, al fine, verosimilmente, di far fronte  agli
oneri finanziari occorrenti per la gestione e la  manutenzione  delle
strade. 
    Il quadro, tuttavia, e' stato alterato  dalla  modifica  all'art.
19, comma 2, della l.r. n. 8 del 2012,  operata  dall'art.  10  della
l.r. n. 10 del 2018, che  ha  previsto  il  trasferimento  ai  comuni
competenti per  territorio  della  proprieta'  delle  strade  ad  uso
pubblico e delle relative pertinenze. 
    A tale modifica,  non  si  e'  accompagnata  ne'  una  previsione
derogatoria rispetto agli obblighi di custodia e  manutenzione  delle
strade, che sono incardinati in capo al  proprietario  delle  stesse,
ne' una modifica dell'art. 16, comma 13,  della  legge  regionale  in
discorso che, come  detto,  ha  attribuito  all'IRSAP  gli  oneri  di
urbanizzazione e costruzioni previsti dalle vigenti leggi in  materia
di urbanistica e di edilizia per  la  realizzazione  di  insediamenti
produttivi. 
    In relazione a tale ultimo profilo,  occorre  osservare  che,  ai
sensi dell'art. 16, comma 1, decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380  del  2001  (recepito  in  ambito  regionale,  con  modifiche,
dall'art. 7 della l.r. n. 16 del 2016), gli oneri di urbanizzazione e
costruzione costituiscono il quantum dovuto al comune per il rilascio
del permesso di costruire. 
    Ne consegue, ad avviso del Collegio, che  il  combinato  disposto
dei vigenti articoli 19, comma 2, lettera b), e 16, comma  13,  della
l.r. n. 8 del 2012 presenta rilevanti  dubbi  di  compatibilita'  con
diversi parametri costituzionali, in particolare con gli articoli  3,
97 e 119 della Costituzione nonche' con l'art. 15 dello Statuto della
Regione Siciliana. 
    Nel nostro ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria
dei  comuni,  espressamente  declinato  sia   dall'art.   119   della
Costituzione sia dai singoli statuti delle Regioni  speciali  e,  con
specifico riferimento alla Regione Siciliana, dall'art.  15,  secondo
comma, del relativo statuto, secondo cui  «l'ordinamento  degli  enti
locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi  Consorzi
comunali,  dotati  della  piu'  ampia  autonomia   amministrativa   e
finanziaria». 
    Uno dei principali corollari di tale principio e' quello  secondo
cui, ad ogni trasferimento di funzioni ad un ente territoriale,  deve
corrispondere  un  adeguato  trasferimento  (o  un'attribuzione)   di
risorse economico-finanziarie per farvi fronte. 
    Il principio di correlazione fra funzioni e risorse (cosi'  ormai
correntemente definito in teoria generale) e' desumibile,  oltre  che
dalla logica giuridica (e, quindi, dal principio  di  ragionevolezza,
al quale la  Corte  costituzionale  attribuisce,  da  sempre,  valore
fondamentale),  dall'intero  assetto  del  titolo   V   della   Carta
costituzionale e, in particolare, dai commi  primo,  quinto  e  sesto
dell'art. 119 della  Costituzione,  disposizioni  costituzionali  che
nella misura in cui (e nelle parti nelle quali)  mirano  a  garantire
uno standard minimo di tutela in favore degli enti locali - e  dunque
un valore costituzionale di base - sono ad essi comunque  applicabili
(e  da  essi  invocabili)  a  prescindere   da   ogni   delimitazione
territoriale, il che risponde al criterio  metodologico  secondo  cui
agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto  speciale  non  puo'
essere riconosciuta una autonomia finanziaria  inferiore  rispetto  a
quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a  statuto  ordinario
(cfr., sul tema, ordinanze Cgars 20 febbraio 2019, n. 160; 15 ottobre
2018, n. 556). 
    Il primo comma dell'art. 119 della Costituzione stabilisce che «i
comuni ... hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa»  ed  il
successivo quarto comma che «le risorse derivanti dalle fonti di  cui
ai  commi  precedenti  consentono  ai  comuni   ...   di   finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite». 
    Tali principi costituzionali, nel caso di specie, appaiono essere
stati disattesi dal legislatore regionale. 
    Inoltre, il principio di  correlazione  tra  risorse  e  funzioni
costituisce  un  principio  immanente   e   pervasivo   del   sistema
costituzionale,  desumibile,  per   quanto   attiene   alla   Regione
Siciliana, dal richiamato art.  15,  secondo  comma,  dello  statuto,
secondo cui gli enti locali sono dotati della  piu'  ampia  autonomia
amministrativa e finanziaria, ed il combinato disposto dell'art.  19,
comma 2, lettera b) e dell'art. 16, comma 13, l.r.  n.  12  del  2018
sembra comunque in contrasto  con  tale  norma  statutaria  di  rango
costituzionale. 
    La  Corte  costituzionale,  occupandosi   della   questione   del
«trasferimento di funzioni senza risorse», ha affermato che le  norme
di legge «che consentono operazioni istituzionali di tal fatta»  sono
costituzionalmente illegittime in  quanto  lesive  del  principio  di
correlazione  tra  funzioni  e  risorse,   nonche'   del   «principio
fondamentale  del  coordinamento  della  finanza  pubblica»   e   del
«principio dell'equilibrio dei bilanci pubblici», quando  determinano
i  seguenti  due  effetti:  «a)  un'alterazione  del  "rapporto   tra
complessivi bisogni regionali [o di altro ente locale] e insieme  dei
mezzi finanziari per farvi fronte"; b) ed una variazione del rapporto
entrate/spese foriero di un "grave squilibrio" nel bilancio». 
    Il Collegio ritiene che,  nella  fattispecie  disciplinata  dalla
norma censurata, cio' si  verificherebbe,  in  quanto  all'incremento
delle  attivita'  necessarie  ad  assicurare   la   gestione   e   la
manutenzione  delle  strade  trasferite   non   si   accompagna   una
corrispondente e proporzionale attribuzione di mezzi finanziari. 
    In sostanza, il Collegio  ritiene  che  l'introduzione,  mediante
legge regionale, di un  congegno  atto  ad  incidere  sui  richiamati
principi potrebbe costituire  una  «rottura»  dell'ordinario  assetto
delle competenze legislative stabilite dalla Costituzione e determina
una eccessiva  compressione  dell'autonomia  finanziaria  degli  enti
locali comunali. 
    In esito al giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 2, della l.r. Siciliana n. 22 del 1986, rubricata «Riordino dei
servizi e delle attivita' socioassistenziali in Sicilia», nella parte
in cui obbliga i comuni ad assorbire il patrimonio  ed  il  personale
delle   IPAB   soppresse    autoritativamente    dall'amministrazione
regionale, la Corte costituzionale, con la  sentenza  n.  135  del  6
luglio  2020,  ha  accertato,  in  relazione  alla  prima  delle  due
questioni  dedotte,  la  violazione   dei   principi   di   autonomia
finanziaria degli  enti  locali,  di  corrispondenza  tra  risorse  e
funzioni,  dell'equilibrio  di  bilancio  di  buon  andamento   della
pubblica amministrazione (di cui, rispettivamente all'art. 119, primo
comma, della Costituzione e all'art. 15, secondo comma, dello Statuto
della  Regione  Siciliana,  all'art.  119,  quarto  e  quinto  comma,
all'art. 119, primo e sesto comma, e all'art. 97 della Costituzione). 
    Di  conseguenza,  la   Corte   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della norma nella parte in  cui  prevede:  «e  i  beni
patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il  personale
dipendente, facendone  salvi  i  diritti  acquisiti  in  rapporto  al
maturato economico». 
    La Corte costituzionale, ancora di recente, con  la  sentenza  n.
155 del 21 luglio 2020, ha posto in rilievo che  le  norme  di  legge
(nella fattispecie, l'art. 11-quater del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135) non devono porre a  rischio  la  corretta  ripartizione
delle risorse, la necessaria corrispondenza tra queste  ultime  e  le
relative funzioni amministrative e, in ultimo, la garanzia  del  buon
andamento dei servizi con  quelle  risorse  finanziati  (richiama  le
sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015, n. 4 del 2014 e n.  51  del
2013). 
    In  particolare,  il  giudice  delle  leggi  ha   affermato   che
«l'autonomia  finanziaria  costituzionalmente  garantita  agli   enti
territoriali, come costantemente afferma la giurisprudenza di  questa
Corte, non comporta una rigida garanzia quantitativa e che le risorse
disponibili possono subire modifiche e, in  particolare,  riduzioni»,
ma ha poi sottolineato che «la giurisprudenza costituzionale ha  allo
stesso modo chiarito che tali riduzioni non devono rendere difficile,
o addirittura impossibile, lo svolgimento delle  funzioni  attribuite
(ancora sentenza n. 83 del 2019)». 
    In ragione delle descritte coordinate ermeneutiche,  il  Collegio
ritiene che il sistema normativo disegnato con la l.r. n. 8 del 2012,
a seguito della modifica apportata all'art. 19, comma 2, dall'art. 10
della l.r. n. 10 del 2018, nel 2018  -  con  cui  il  legislatore  ha
attribuito ai comuni la proprieta' delle strade ex ASI ed i  relativi
obblighi di gestione e manutenzione, mantenendo contemporaneamente in
vita l'art. 16, comma 13,  della  detta  l.r.  n.  8  del  2012  che,
viceversa, attribuisce all'IRSAP, e  non  ai  comuni,  gli  oneri  di
urbanizzazione  e  costruzione   relativi   alla   realizzazione   di
insediamenti produttivi nelle aree ex  ASI  -  concreti  un  evidente
vulnus al principio  di  corrispondenza  tra  funzioni  attribuite  e
risorse  finanziarie,  in  quanto  all'attribuzione  della   funzione
gestoria e manutentiva delle strade non si accompagna  l'attribuzione
di  adeguati  mezzi  finanziari,   che   sarebbero   stati   fruibili
essenzialmente attraverso la percezione degli oneri di urbanizzazione
e costruzione. 
    Va da se' che tale vulnus, per quanto gia' evidenziato,  riguardi
anche i principi costituzionali di autonomia finanziaria dei comuni e
di equilibrio del bilancio. 
    La  lesione  al  fondamentale  principio  di  corrispondenza  tra
risorse finanziarie e funzioni attribuite ai comuni siciliani ed agli
altri principi indicati, peraltro, oltre a concretare  una  possibile
ipotesi di violazione dell'art. 119, primo, quarto,  quinto  e  sesto
comma, della Costituzione nonche' dell'art. 15, secondo comma,  dello
Statuto della Regione Siciliana, determina anche un possibile  vulnus
all'art. 97 della Costituzione, poiche' idonea ad incidere  sul  buon
andamento  dei  servizi  di  gestione  e  manutenzione  delle  strade
trasferite in proprieta', funzioni che  non  risultano  adeguatamente
finanziate, e con il principio  di  parita'  di  trattamento  di  cui
all'art. 3 della Costituzione, atteso che  differenzia  in  modo  non
immediatamente  comprensibile  la  posizione  giuridica  dei   comuni
siciliani, che hanno l'obbligo di  gestire  e  manutenere  le  strade
trasferite in proprieta' senza un'adeguata  attribuzione  di  risorse
finanziarie, e la posizione dell'IRSAP  che,  diversamente,  pur  non
sostenendo  le  relative  spese  di  gestione  e  manutenzione  della
viabilita', percepisce gli oneri di urbanizzazione e  costruzione  e,
ai  sensi  dell'art.  4  della  stessa  l.r.  n.  8  del  2012,  puo'
beneficiare di eventuali  contributi  regionali  e  comunali  per  lo
svolgimento delle proprie attivita'. 
    16. Per  tutte  le  ragioni  sopraesposte,  il  Collegio  ritiene
rilevante  ai  fini  della  decisione  della   controversia   e   non
manifestamente infondata, per violazione degli articoli  119,  primo,
quarto, quinto e sesto comma, 3 e 97, primo  e  secondo  comma  della
Costituzione, nonche' dell'art.  15,  secondo  comma,  dello  Statuto
della Regione Siciliana, la questione di legittimita'  costituzionale
del combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2, lettera  b),
e 16, comma 13, della l.r. Siciliana n. 12 del 2008,  laddove  l'art.
19, comma 2, lettera b), prevede il trasferimento ai comuni siciliani
competenti per territorio  delle  strade  ad  uso  pubblico  e  delle
relative pertinenze gia' appartenenti agli ex  Consorzi  ASI,  con  i
connessi obblighi di gestione e manutenzione della viabilita', mentre
l'art. 16, comma 13, prevede l'esclusivo versamento al neo  istituito
IRSAP degli oneri di urbanizzazione  e  costruzione,  previsti  dalle
leggi  in  materia  di  urbanistica  ed   edilizia,   relativi   alla
realizzazione di insediamenti produttivi nelle aree ex ASI. 
    17. Pertanto, il Collegio, riservata al definitivo ogni ulteriore
statuizione in rito, nel merito e sulle spese, cosi' provvede: 
        - accoglie il primo motivo di appello proposto dal comune  e,
per  l'effetto,  in  riforma  della  sentenza   impugnata,   dichiara
ricevibile il ricorso proposto  in  primo  grado  ed  ammissibili  le
azioni di annullamento formulate; 
        - respinge, nel merito, le  censure  proposte  con  il  primo
motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello; 
        - dichiara inammissibili le censure di cui  al  terzo  ed  al
quarto motivo del ricorso in primo grado, riproposte in appello; 
        - con riferimento al secondo motivo del ricorso  proposto  in
primo  grado,  riproposto  in  appello,  dichiara  rilevante  e   non
manifestamente infondata, in  relazione  agli  articoli  119,  primo,
quarto, quinto e sesto comma, 3, 97, primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, nonche' all'art. 15, secondo comma, dello Statuto della
Regione Siciliana, la questione di  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto dei vigenti articoli 19, comma 2,  lettera  b),  e
16, comma 13, della l.r. Siciliana n. 12 del 2008,  nei  sensi  sopra
precisati.